Oggetto: percorsi universitari e accademici di completamento finalizzati all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Stato di gravidanza. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Con riferimento all’oggetto, in ragione delle richieste di chiarimento pervenute in relazione al personale docente che abbia partecipato, con esito favorevole, ad una delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento su posto comune nella scuola secondaria di primo e secondo grado destinatario di contratto a tempo determinato ma ancora privo di abilitazione, si ritiene opportuno richiamare quanto già esplicitato con nota diramata dalla Direzione generale per il personale scolastico, AOODGPER prot. n. 95354 del 18 aprile 2025, assicurando il rispetto delle garanzie apprestate dall’ordinamento a tutela della maternità, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
Insiste, invero, in capo a tali aspiranti, contestualmente alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la necessità di conseguire l’abilitazione attraverso la frequenza dei previsti percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del richiamato decreto legislativo, come declinati in allegato al D.P.C.M. 4 agosto 2023. Orbene, al fine di scongiurare l’eventualità che il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine dell’anno scolastico in cui è stato stipulato il contratto annuale di supplenza pregiudichi l’immissione in ruolo, si ritiene di confermare la necessità di tenere in considerazione le tutele di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Ne consegue, che alle docenti che incorrano nella casistica richiamata debba essere data la possibilità di differire il completamento del percorso abilitante, posticipando l’immissione in ruolo all’anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell’abilitazione.
Si ringrazia della collaborazione.
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