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Circolare 055

Circolare 055 – Fruizione ferie pregresse ATA

Fruizione ferie pregresse non godute anno 2024/2025 personale ATA – Scadenza 30 aprile 2026

Utente DIRIGENTE SCOLASTICO

da Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

Si ricorda alle SS.LL. che, con riferimento all’art. 1 c. 54, 55 e 56 della Legge 228/2012 e al CCNL 2019-2021 art. 38, le ferie pregresse non godute maturate nell’anno 2024/2025 e regolarmente autorizzate dal DS come ancora disponibili (perché non sia stato possibile utilizzarle per esigenze di servizio oppure il dipendente ne abbia chiesto la fruizione e l’amministrazione non l’abbia concessa) devono essere fruite, entro e non oltre il 30 aprile 2026. Situazioni eccezionali saranno da valutare singolarmente.

Le ferie devono essere fruite compatibilmente con le esigenze di servizio nel rispetto dei turni prestabiliti. Sarà cura del DSGA e del DS definire una più equa distribuzione delle stesse.

Le richieste di ferie, una volta autorizzate, potranno essere modificate solo per gravi e documentati motivi. La definizione del piano ferie seguirà questi criteri:

  • Se tutto il personale di una stessa qualifica richiede lo stesso periodo, la richiesta sarà modificata per chi si rende disponibile; in assenza di disponibilità, si applicherà il criterio della rotazione.
  • Eventuali esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate.

Per esigenze organizzative, si invita a presentare la richiesta entro il 15 gennaio 2026, coordinandosi con i colleghi per garantire la copertura del servizio. L’obiettivo è evitare assegnazioni d’ufficio, che diverrebbero inevitabili in caso di mancata collaborazione.

Si approfitta dell’occasione per precisare che non è possibile utilizzare per lo stesso periodo del collega assente i due istituti previsti dal CCNL vigente: intensificazione e straordinario.

L’intensificazione oraria prevede il compimento di attività extra rispetto a quelle previste ordinariamente in casi straordinari o di emergenza, ma devono comunque rientrare entro l’orario lavorativo giornaliero. Si tratta di intensificazione oraria, ad esempio, quando viene richiesto di sostituire un collega assente e di svolgere le attività a lui assegnate entro l’orario di lavoro.

Lo straordinario, invece, prevede lo svolgimento di attività lavorative oltre l’orario di lavoro giornaliero. Si tratta di straordinario, ad esempio, nei casi di rientro pomeridiano a scuola per la pulizia degli spazi assegnati a un collega assente, oppure per svolgere attività di sorveglianza, manutenzione, ecc..

E’ evidente, quindi, che i due istituti non possono coesistere per la stessa attività. Si precisa che i tempi e i modi per la gestione dei due istituti sono oggetto di contrattazione sindacale, nei limiti di quanto stabilito dal CCNL vigente.

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