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Circolare 016

Circolare 016 – Autorizzazione allo svolgimento della libera professione

Disciplina dell’incompatibilità. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi..

Utente DIRIGENTE SCOLASTICO

da Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

Si ricorda a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001). Ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

 

  1. Esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
  2. Accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
  3. Accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

 

A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.

A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

 

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

  • art. 53 del D.Lgs. 165 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”;
  • art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
  • art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
  • DPR 62/2013;
  • CCNL comparto scuola

 

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

 

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • dalla partecipazione a convegni e seminari;
  • da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

 

DISCIPLINA DELL’INCOMPATIBILITÀ.

Per quanto riguarda il personale scolastico si forniscono le indicazioni di seguito riportate:

 

  1. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE del Dirigente Scolastico può:
  1. esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;
  2. svolgere lavori occasionali e saltuari in qualche modo retribuiti. Si evidenzia l’importanza della saltuarietà e dell’occasionalità della prestazione lavorativa;
  3. svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

 

  1. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE al Dirigente Scolastico può:
  1. impartire lezioni private. È fatto assoluto divieto di impartire lezioni private ad alunni/e provenienti da questo Istituto;
  2. accettare cariche sociali in Società costituite a fine di lucro od Enti per i quali la nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
  3. accettare cariche sociali in Società cooperative;
  4. svolgere le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
  5. svolgere attività relative alla partecipazione a comitati scientifici, relazioni in convegni, collaborazioni giornalistiche, pubblicistica, etc.

 

  1. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:
  1. Valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell’attività lavorativa formalizzata nell’istanza presentata dal personale docente e nell’accoglimento della medesima da parte dell’Amministrazione Pubblica.
  2. Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.

 

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell’Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento.

 

Autorizzazione a svolgere la Libera professione

I docenti interessati possono presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente ed essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell’articolo 508 del D. Lgs. 297/1994.

 

La richiesta deve essere inoltrata a questa Dirigenza entro il 29 settembre 2025 utilizzando l’apposito modello allegato.

 

Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Si richiama l’attenzione sulla Circ. MIUR Prot. 1584/Dip/Segr. del 29/07/05 riguardante l’oggetto.

 

Per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

L’art 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 ha ribadito l’obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Non volendo, questa Amministrazione derogare ai principi normativi, precisato che l’autorizzazione in questione può essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest’ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l’Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico che, dopo averla esaminata, concederà o meno l’autorizzazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

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