CISL Scuola: REFERENDUM ELETTORALE-CHIUSURA PLESSI-SCHEDE DI SINTESI: ATA E DOCENTI
CHIUSURA DELLA SCUOLA PER VOTAZIONI
In caso di chiusura della scuola per votazioni, il personale è esonerato della prestazione lavorativa; la sua assenza si considera pienamente giustificata e come tale non può essere oggetto di decurtazione economica né di recupero. Ciò vale sia per il personale docente sia per il personale ATA, che deve tuttavia considerarsi a disposizione, in quanto formalmente in servizio. Ovviamente, in presenza di seggi elettorali la chiusura si intende riferita all’intero edificio che li ospita.
Plessi in cui non vi sono seggi
Nel caso in cui della scuola facciano parte anche plessi nei quali non sono installati seggi elettorali, il personale docente e ATA che vi è assegnato svolgerà l’attività normalmente prevista, secondo il proprio orario di servizio.
Personale dei plessi chiusi perché ospitano seggi
Il personale del plesso chiuso, che come già detto deve considerarsi a disposizione, potrà essere utilizzato (in linea con le mansioni del profilo di appartenenza), laddove necessario, in uno dei plessi aperti, tenuto conto delle esigenze derivanti dall’organizzazione delle attività, in base a quanto prevedono il D.lgs 165/2001 e il Dlgs 150/2009 assegnando al Dirigente Scolastico le facoltà di gestione del datore di lavoro. Sembra evidente l’opportunità che criteri e modalità di eventuale utilizzo siano fatti oggetto di confronto nell’ambito delle relazioni sindacali.
Sulla possibilità di utilizzo del personale ATA in altro plesso, diverso da quello di servizio rimasto chiuso per seggio elettorale si segnala l’orientamento ARAN 35944/2025, che così si è pronunciata: “Il personale ATA, ai sensi dell’art. 61 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, presta servizio presso una specifica istituzione scolastica. Laddove l’istituzione sia composta da più plessi, lo stesso personale verrà assegnato ad un determinato plesso. Tale assegnazione non modifica il rapporto originario tra il personale ATA e la scuola, per cui ove la prestazione non possa essere più resa presso i locali cui il lavoratore è stato assegnato, resta in facoltà del datore di lavoro individuare un locale alternativo. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di inagibilità dei locali. Sarà cura del datore di lavoro indicare una nuova sede di servizio, anche temporanea. Analogo discorso può essere esteso all’ipotesi in cui l’impossibilità di utilizzo dei locali sia limitato a singole giornate. Pertanto, nel caso di chiusura di un plesso per seggio elettorale, il datore di lavoro potrà richiedere al personale ATA ad esso assegnato di svolgere la propria prestazione lavorativa in altro plesso”.
da Referente